Buone notizie per le donne!
E’ stato prorogato per ulteriori due anni, ossia fino al 31 dicembre 2017, il Protocollo d’Intesa per lo sviluppo e la crescita delle imprese femminili e delle libere professioniste per l’accesso al credito, sottoscritto il 4 giugno 2014, tra Dipartimento per le pari opportunità, Ministero dello sviluppo economico, Associazione bancaria italiana (ABI), Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia e Alleanza delle Cooperative Italiane, che era giunto a naturale scadenza il 31 dicembre 2015,
La ratio di questa proroga è quella di continuare la positiva esperienza e valorizzare ulteriormente le attività proficuamente avviate dalle banche e dalle parti firmatarie.
Ma chi può usufruire di queste agevolazioni?
I destinatari degli interventi sono le lavoratici autonome, comprese le libere professioniste e le piccole e medie imprese (PMI) a prevalente partecipazione femminile, operanti in qualsiasi settore.
Condizione essenziale è che, al momento della presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate come sofferenze, inadempienze probabili o esposizioni scadute da oltre 90 giorni.
Per impresa a prevalente partecipazione femminile, si intende:
- l’impresa individuale in cui il titolare è una donna;
- la società di persone nella quale la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60% dei soci;
- la società di capitali dove le quote di partecipazione al capitale siano per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione costituiti per almeno i 2/3 da donne;
- le cooperative nelle quali la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60% dei soci.
Cosa prevede questo Protocollo?
Il Protocollo stabilisce che ciascuna delle banche aderenti metta a disposizione delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome un determinato plafond finanziario che può essere concesso:
- per sostenere le donne nella fase di creazione di nuove imprese o dell’avvio della professione (“Donne in start up”),
- per sostenere le donne nella fase di realizzazione di nuovi investimenti, materiali o immateriali, (“Investiamo nelle donne”),
- per sostenere le donne in caso di situazione di difficoltà nel corso dell’attività d’impresa (“Donne in ripresa”).
I suddetti finanziamenti potranno beneficiare della garanzia della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile o delle possibili garanzie, pubbliche o private, che le banche riterranno utile acquisire.
Inoltre, il Protocollo prevede la possibilità che il rimborso del capitale dei finanziamenti erogati possa essere sospeso, c.d. “Sospensione donna”, una sola volta durante l’intero periodo dell’ammortamento del finanziamento bancario e per al massimo 12 mesi, nei seguenti casi:
- maternità dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma;
- malattia invalidante di un genitore o di un parente o affine entro il terzo grado conviventi dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma;
- grave malattia dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge, o convivente, o dei figli anche adottivi.